Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d’Italia Imperatore d’Etiopia
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;